PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Consiglio delle associazioni islamiche italiane).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio delle associazioni islamiche italiane, di seguito denominato «Consiglio», organismo collegiale con funzioni consultive del Governo e della pubblica amministrazione, al fine di stabilire un forum permanente di coordinamento tra la Repubblica italiana e gli organismi maggiormente rappresentativi del mondo islamico italiano.

Art. 2.
(Composizione).

      1. Il Consiglio è composto dagli esponenti nominati dalle associazioni islamiche maggiormente rappresentative nel territorio italiano, fermo restando quanto previsto al comma 4.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 sono individuate, ogni due anni, con apposito decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.
      3. Il Ministro dell'interno, al fine di procedere all'individuazione delle associazioni componenti il Consiglio, può sottoporre al parere del Consiglio di Stato i relativi statuti.
      4. Sono membri di diritto del Consiglio, oltre al Ministro dell'interno, i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale e della salute, o loro rappresentanti.
      5. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'interno ed elegge come vicepresidente un esponente delle associazioni islamiche in esso rappresentate.

 

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Art. 3.
(Associazioni islamiche).

      1. Le associazioni islamiche rappresentate nel Consiglio sono formazioni sociali costituite nel pieno rispetto delle leggi italiane e degli atti internazionali di cui all'articolo 4.
      2. Gli appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 possono essere cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia.

Art. 4.
(Criteri di adeguamento).

      1. Le associazioni islamiche partecipanti al Consiglio si impegnano solennemente, fin dal loro atto costitutivo, nonché nel proprio statuto, a rispettare e a far rispettare ai propri aderenti:

          a) la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 nonché il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati a New York il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881;

          b) la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e i relativi protocolli;

          c) la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132;

          d) la Carta di Parigi per una nuova Europa, relativamente alla sezione «dimensione umana», firmata, il 19 novembre 1990, nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

 

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          e) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata il 7 dicembre 2000;

          f) le Dichiarazioni finali di Vienna, Berlino e Cordova sull'antisemitismo, adottate, rispettivamente, il 20 giugno 2003, il 29 aprile 2004 e il 9 giugno 2005, nell'ambito dell'OSCE.

      2. Al fine di cui al comma 1, è fatto obbligo alle associazioni di cui all'articolo 3 di dotarsi di uno statuto, approvato dal rispettivo congresso o assemblea costituente, conforme ai princìpi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, in particolare delle norme di cui al comma 1, indicando specificamente:

          a) gli obiettivi dell'associazione e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo;

          b) gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei singoli membri;

          c) le idonee forme di garanzia per la convocazione, il funzionamento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi statutari.

Art. 5.
(Compiti).

      1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è convocato, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni in esso rappresentate, per la trattazione delle seguenti questioni:

          a) scambio reciproco di informazioni e documentazione inerenti, in generale, ad ogni tipo di programmi, progetti e attività autonomamente svolti dalle associazioni o predisposti dalle autorità italiane, miranti all'integrazione, alla migliore comprensione e al dialogo interreligioso e interculturale;

 

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          b) formulazione, previa richiesta del Ministro dell'interno, di pareri sulle proposte, di natura legislativa e amministrativa, concernenti lo status e la condizione dei musulmani in Italia, ivi compresi il loro inserimento sociale a tutti i livelli e l'applicazione, nei loro confronti, del principio di non discriminazione;

          c) indicazione e programmazione di eventi e manifestazioni miranti al superamento dei pregiudizi riguardanti la cultura e la religione islamiche;

          d) elaborazione di studi comparati sull'integrazione del mondo musulmano nelle società occidentali.

Art. 6.
(Segreteria del Consiglio).

      1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce una segreteria operativa incaricata di curare il funzionamento del Consiglio.
      2. Il Ministro dell'interno può istituire, con apposito provvedimento, nei capoluoghi di provincia, le sezioni territoriali del Consiglio, che si riuniscono su iniziativa del prefetto, con la composizione e per l'esercizio dei compiti delineati, a livello nazionale, dalla presente legge.